Il rapporto di lavoro domestico
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(L. 339/58; CCNL sulla disciplina del Lavoro Domestico -16 luglio 2013)
Il rapporto di lavoro domestico ha ad oggetto lo svolgimento da parte del lavoratore di attività funzionali alla vita familiare. Si tratta di un rapporto di lavoro di tipo subordinato che si svolge, in via continuativa, presso l’abitazione del datore di lavoro, con eventuale fruizione di vitto e alloggio. La prestazione di lavoro domestico può essere resa solamente nei confronti di una persona fisica, di un gruppo familiare o di una comunità stabile senza fini di lucro (ad esempio le comunità religiose), e non invece a favore di aziende o studi professionali. Può essere lavoratore domestico qualunque soggetto in età da lavoro (16 anni). È tuttavia necessario che i lavoratori minorenni abbiano adempiuto all’obbligo del primo ciclo di studi della durata di 8 anni.
Il contratto individuale di lavoro (o lettera di assunzione) deve essere stipulato per iscritto.
Esso deve contenere: la data di inizio del rapporto di lavoro; la data di scadenza del rapporto di lavoro, se stipulato a tempo determinato; il livello di inquadramento e le mansioni affidate; la durata dell’eventuale periodo di prova; il luogo di svolgimento della prestazione e la previsione di eventuali temporanei spostamenti; l’esistenza o meno della convivenza; la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione; la residenza del lavoratore e l’eventuale diverso domicilio valido per il rapporto di lavoro; la retribuzione pattuita; l’indicazione della mezza giornata di riposo in aggiunta alla domenica o altra giornata di riposo settimanale; l’indicazione dell’eventuale tenuta da lavoro e dello spazio utilizzabile dal lavoratore per la custodia degli oggetti personali o, in caso di convivenza, dell’alloggio concesso; la disciplina delle ferie. La forma scritta non è necessaria in caso di contratti di durata inferiore ai dodici giorni di calendario.
L’assunzione del lavoratore domestico può essere effettuata a tempo indeterminato o a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato possono avere una durata massima di 24 mesi e possono essere prorogati, all’interno dello stesso periodo, fino ad un massimo di 4 volte. Tuttavia, il ricorso al contratto a termine per un periodo superiore a 12 mesi è possibile solo in presenza di specifiche causali:
esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, o esigenze che derivino dalla necessità di sostituzione di altri lavoratori.
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
L’apposizione del termine a un contratto di lavoro domestico può essere determinata da:
Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività (da specificare)
Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (da specificare)
Necessità di sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
Necessità di sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
Necessità di sostituire lavoratori in ferie;
Necessità di fornire l’assistenza extra domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
Allo scopo di permettere alle parti di approfondire e valutare l’opportunità della stipulazione del rapporto di lavoro, il CCNL prevede la possibilità di inserire nella lettera di assunzione una clausola disciplinante il periodo di prova. La durata massima del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo lavoro, per i lavoratori inquadrati nei livelli D e D super, e di 8 giorni di effettivo lavoro per quelli inquadrati negli altri livelli. Durante questo periodo, le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso, fermo restando il dovere del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore la retribuzione dovuta per l’attività prestata, oltre alle eventuali competenze accessorie. Superato il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia receduto dal rapporto, questo si intende automaticamente confermato e le prestazioni effettuate vanno computate nell’anzianità di servizio.
I lavoratori domestici sono inquadrati in quattro livelli contrattuali, a ciascuno dei quali corrispondono differenti parametri retributivi e specifiche discipline normative.
La collocazione oraria della prestazione lavorativa è rimessa alla libera determinazione delle parti, le quali devono però rispettare i limiti massimi stabiliti dal contratto collettivo.
In particolare:
10 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori in regime di convivenza;
8 ore giornaliere non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
Il datore di lavoro domestico può chiedere al lavoratore lo svolgimento di attività anche oltre l’orario contrattualmente stabilito. Il lavoro straordinario viene retribuito secondo il dettaglio indicato nella Tabella 1 di seguito riportata.
Tipologia di lavoro | Maggiorazione |
---|---|
Diurno (6.00-22.00) | 25% |
Notturno (22.00-6.00) | 50% |
Festivo | 60% |
Al lavoratore tenuto ad osservare un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore continuative spetta la fruizione di un pasto o, in caso di mancata erogazione, un’indennità pari al suo valore convenzionale.
Per i lavoratori inquadrati nei livelli B, B super e C e per gli studenti di età compresa tra i 16 e i 18 anni, che frequentino corsi di studio finalizzati al conseguimento di un titolo riconosciuto dallo Stato o da Enti pubblici, è prevista la possibilità di assunzione in regime di convivenza, con orario di 30 ore settimanali. La lettera di assunzione che preveda lo svolgimento di attività di lavoro domestico in regime di convivenza deve contenere l’indicazione dell’effettivo orario di lavoro concordato e la sua collocazione nell’abito delle seguenti possibili ed alternative articolazioni:
tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
nel limite massimo delle 10 ore giornaliere non consecutive, in non più di tre giorni la settimana.
Al lavoratore in regime di convivenza, anche nell’ipotesi in cui dovesse svolgere attività per un monte ore settimanale inferiore, devono essere retribuite almeno 30 ore lavorative. Le prestazioni eccedenti le 30 ore settimanali, comunque collocate all’interno dell’articolazione temporale contrattualmente stabilita, saranno retribuite con la normale retribuzione globale di fatto. Le attività ulteriori sono considerate lavoro straordinario e, pertanto, retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 16 del CCNL.
Nella lettera di assunzione le parti devono indicare l’ammontare della retribuzione pattuita. Nella determinazione della retribuzione, le parti devono rispettare i valori minimi retributivi stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La retribuzione è composta dai seguenti elementi:
minimo retributivo;
eventuale superminimo, che può essere assorbibile da futuri aumenti o non assorbibile;
eventuali scatti di anzianità, che maturano ogni due anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, fino ad un massimo di 7 scatti, e che sono retribuiti nella misura del 4% del minimo tabellare;
eventuali indennità sostitutive di vitto e alloggio, dovute in caso di prestazioni che superano le 6 ore giornaliere.
La retribuzione, comunemente, viene corrisposta mensilmente, ma le parti possono accordarsi anche rispetto a scadenze inferiori al mese. Al momento del pagamento, il datore è tenuto a consegnare al lavoratore un prospetto paga dal quale risultino tutti gli elementi costitutivi del compenso erogato, oltre ad eventuali ore di lavoro straordinario, di permessi, di giorni di ferie o malattia. Il lavoratore domestico, entro il mese di dicembre, ha altresì diritto alla tredicesima mensilità aggiuntiva, del valore della retribuzione globale di fatto ed eventualmente ricomprendente l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Al rapporto di lavoro domestico non si applica la disposizione contenuta nella legge di bilancio 2018 che vieta al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante.
Al lavoratore convivente deve essere garantito un riposo settimanale di almeno 36 ore, di cui almeno 24 devono essere continuative e collocate nella giornata di domenica o, nel caso in cui il lavoratore professi una fede che preveda la solennizzazione di un giorno differente, nella diversa giornata pattuita. Il riposo domenicale è irrinunciabile e le eventuali prestazioni rese saranno retribuite con una maggiorazione del 60%. Le altre 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana. In tale giorno il lavoratore potrà prestare la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell’orario di lavoro giornaliero. Le prestazioni eventualmente effettuate durante le 12 ore di riposo non domenicale saranno retribuite con una maggiorazione del 40%.
Le parti possono stabilire che la prestazione venga resa mediante l’utilizzo di una tenuta da lavoro che deve essere appositamente fornita dal datore di lavoro. In caso di convivenza, il datore di lavoro è tenuto a garantire al lavoratore un alloggio adeguato; viceversa, in caso di non convivenza, le parti possono prevedere che venga riservato al lavoratore uno spazio individuale adeguato per la custodia degli effetti personali.
Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione oraria dell’orario di lavoro, il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio prestato presso lo stesso datore di lavoro, di un periodo di ferie pari a 26 giorni lavorativi. Il CCNL indica, quale periodo di godimento delle ferie, il quadrimestre giugno – settembre. Tuttavia, nulla impedisce che le parti possano fisare il godimento delle ferie in un momento dell’anno differente. Le ferie hanno, di regola, carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno. Al lavoratore che usufruisca di vitto e alloggio spetta, durante le ferie, un’indennità sostitutiva. (link tabella indennità di vitto e alloggio)