Nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto #CuraItalia”) sono comprese anche alcune norme relative al lavoro domestico che hanno delle immediate ripercussioni sulle famiglie che AiF tutela.
Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali.
Per i datori di lavoro domestico sono sospesi i termini per il pagamento dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 31 maggio p.v. I pagamenti sospesi, riguardanti sia il primo trimestre dei rapporti di lavoro in essere e quelli cessati nel periodo considerato, dovranno essere effettuati entro il 10 giugno 2020. Non è previsto, ovviamente, rimborso per i contributi già versati.
Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Inapplicabilità per il lavoro domestico.
Per 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto viene previsto che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Nel ricordare che il giustificato motivo oggettivo è sostanzialmente riconducibile a ragioni economiche, connesse ad esempio alla diminuzione dell’attività o alla diversa organizzazione della medesima, situazioni oggi purtroppo frequenti, tale disposizione non trova applicazione per i datori di lavoro domestico. I datori di lavoro domestico, infatti, non sono sottoposti al rispetto di quanto previsto dall’art. 3 della L. 604/66 potendo continuare a recedere liberamente dal contratto di lavoro senza dover andare ad argomentare le ragioni che sottendono il licenziamento. In questa fase, anche a seguito delle indicazioni inviate, sul possibile comportamento da seguire nella gestione del rapporto di lavoro registriamo situazioni molto differenti fra loro che vanno dall’ aumento dei licenziamenti da una parte, ad una richiesta di nuove assunzioni piuttosto che di richieste di emersione dal lavoro nero.
Cassa Integrazione in deroga
L’estensione della Cassa Integrazione in deroga, di cui all’art 22, anche per i datori di lavoro con un solo dipendente nega espressamente al comma 2 la possibilità di accesso a tale istituto ai lavoratori domestici
Premio per lavoratori dipendenti
L’art. 63 del D.L. 18/2020 prevede un premio di 100 € per tutti i lavoratori dipendenti, con reddito da lavoro non superiore ai 40.000 € annui. Il premio di 100 € deve essere riparametrato sul numero effettivo di giorni lavorati nella propria sede di lavoro nel mese di marzo (es. nel caso di 10 giorni lavorati il premio è pari a (100:26)*10, corrispondenti a 38,47 €). Il premio è anticipato dal datore di lavoro automaticamente, e quindi senza alcuna richiesta specifica da parte del lavoratore, a partire dalla retribuzione che sarà corrisposta nel mese di aprile e sarà poi compensata dai contributi versati ad L’INPS dal sostituto d’impresa. La lettura lascerebbe pensare che il premio spetti anche ai lavoratori domestici in quanto lavoratori dipendenti. Ad oggi però non è prevista una rimessa diretta del premio da parte di INPS per i lavoratori alle dipendenze di soggetti che non siano sostituti di imposta, come appunto i datori di lavoro domestici. E’ un tema da approfondire e ci chiama a sollecitare il Ministero del Lavoro e l’Inps a fornire istruzioni operative