Riportiamo l’articolo della bozza del Decreto legge denominato “Rilancio” ,in fase di approvazione da parte del Governo , relativo alla
Indennità per i lavoratori domestici a seguito dell’emergenza Coronavirus
1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L’indennità di cui al comma 1 sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.
3. L’indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del 2020 ovvero con una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con l’indennità di cui all’articolo 20 del presente decreto-legge. L’indennità non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza di cui all’articolo 18 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità.
4. L’indennità di cui al presente articolo non spettano ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di …. milioni di euro per l’anno 2020. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.